SINPE
Società Nazionale Pedagogisti (Statuto)

Società Nazionale Pedagogisti (SINPE) costituita con atto pubblico il 9 dicembre 1997 Rep. n.20772 Rac. N. 3327

STATUTO

Art.1-Costituzione

È costituito con atto pubblico l’Associazione denominata “SINPE Società Nazionale Pedagogisti”. Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche, partitiche, religiose o altre.

Art.2- Sede

La Società ha sede in Italia, Firenze, viale Europa 155.

Art.3-Finalità

La Società, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:

  1. a) Ottenere il riconoscimento giuridico del ruolo professionale del Pedagogista sia in ambito nazionale che internazionale;
  2. b) Costituire l’Albo professionale dei Pedagogisti iscritti;
  3. c) Costituire attraverso i suoi organi e le sue iniziative il punto di riferimento delle istanze dei pedagogisti per quanto concerne gli aspetti scientifici, metodologici e deontologici della professione;
  4. d) Offrire formazione e periodico aggiornamento, promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza professionale. Attivare congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
  5. e) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l’espletamento di eventuali tirocini, per la gestione dei corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione rivolti al pedagogista;
  6. f) Certificare, per mezzo di appositi albi, i pedagogisti specialisti;
  7. g) Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari;
  8. h) Istituire a garanzia e tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per i cittadini consumatori, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Art.6-Soci

Possono presentare domanda di ammissione alla Società coloro che abbiano conseguito, presso università italiane o straniere, lauree specialistiche, magistrali o del vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell’Educazione o della Formazione, o in altre discipline, ma con un documentato curriculum di studi ed esperienze di collaborazione o consulenza in attività attinenti alla Pedagogia, e che abbiano superato un apposito esame di idoneità o che abbiano assunto una specifica formazione post-laurea per la professione di Pedagogista, promossa e riconosciuta dalla Società.

I Soci della Società sono distinti in due categorie:

  1. a) Soci di diritto: I soci fondatori;
  2. b) Soci ordinari: Coloro i quali, presentata la domanda e superata la prova di ammissione o terminata la specifica formazione, sono stati ritenuti idonei.

Possono essere ammessi come soci ordinari i professori universitari e degli istituti di formazione post-universitaria che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche in Italia o all’estero e i pedagogisti clinici la cui Associazione sia membro dell’EURO-ANPEC, Associazione registrata presso l’Unione Europea.

Art. 7- Profilo professionale: identificazione dell’attività professionale

Il pedagogista è l’esperto dei processi educativi e della formazione. L’esercizio della professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la valutazione e l’educazione-rieducazione delle difficoltà manifestate da persone di ogni età, coppie, gruppi e comunità. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale.

Art.8- Formazione permanente

Il SINPE garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.

Art. 9- Albo professionale dei Pedagogisti

L’idoneità di ammissione alla Società dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’Albo Professionale dei Pedagogisti tenuto dall’Associazione.

Art. 10- Pedagogisti specialisti e Albi Speciali

È specialista il pedagogista che ha acquisito, in una delle aree della pedagogia sotto indicate, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è certificato dal Consiglio Direttivo Nazionale del SINPE. Il pedagogista può conseguire il diploma di specialista in non più di due delle seguenti aree della pedagogia:

  • Pedagogia Clinica
  • Pedagogia Speciale
  • Pedagogia Giuridica e Forense
  • Pedagogia Interculturale

Al fine di tutelare le qualifiche professionali specialistiche, per ognuna delle aree di specializzazione pedagogica, viene creato l’albo, tenuto e aggiornato dal SINPE Società Nazionale Pedagogisti.

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Art.14 – Organi della Società

Organi della Società sono:

–         l’Assemblea

–         il Consiglio Direttivo

–         il Presidente

–         il Collegio dei Probiviri.

Art. 17- Collegio dei Probiviri

La vigilanza dell’ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall’Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione alla Società è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.

Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti al SINPE come disposto dal Codice Deontologico.

Art. 18 – Regolamento

Per l’ordinamento e il funzionamento della Società, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto del SINPE è integrato da apposito Regolamento interno.

Art. 19 – Codice Deontologico

L’etica professionale del Pedagogista iscritto alla Società e le norme a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico.